Diversamente a quanto si possa pensare, è sempre bene evitare di installare telecamere che riprendano pertinenze che non siano le nostre private. La legge infatti non permette, come utenti privati, di riprendere spazi comuni, marciapiedi, suolo pubblico in generale e, naturalmente, pertinenze altrui... anche puntare un telecamera verso il proprio cancello / portone di accesso è proibito, in quanto è inevitabile riprendere anche il passaggio al di fuori dello stesso.
IL FATTO CHE LA MAGGIOR PARTE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA LO FACCIANO, NON SIGNIFICA CHE SIANO LEGALMENTE IN REGOLA... E' vero che circa il 95% degli impianti che vediamo mentre camminiamo per strada, sono fuori norma e, quindi, passibili di denuncia civile e penale.
Perché allora non capita mai che qualcuno venga denunciato? Intanto non è vero, capita più spesso di quel che può sembrare e, quando capita, è una cosa piuttosto spiacevole.
Spesso la mancanza è in primis dell'installatore che, per ignoranza, non rende note le corrette informazioni all'utente. Purtroppo però le responsabilità ricadono su entrambi...
In materia di videosorveglianza al di là dei principi generali fissati dal codice in materia di protezione dei dati personali, bisogna fare riferimento a due importanti provvedimenti generali
dell’Autorità Garante: il primo è datato 29 aprile 2004 e fissa regole fondamentali in materia, ed il secondo datato 8 aprile 2010 sostituisce il precedente, introducendo alcune importanti
novità.
Nel provvedimento, difatti, sono inequivocabilmente sanciti dei principi fondamentali da rispettare nel caso di installazione di telecamere. In particolar modo viene precisato che
l’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire.
Gli impianti di videosorveglianza devono quindi essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili. L’eventuale conservazione delle immagini deve essere
limitata nel tempo. I cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a videosorveglianza.
Se è vero che il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamento degli illeciti, è anche vero che
l’installazione di sistemi di videosorveglianza non deve però violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al codice in materia di protezione dei dati personali.
Il provvedimento del Garante ha dettato dei principi di carattere generale validi sia per i soggetti pubblici che per quelli privati, adottati nel rispetto di quelle fondamentali prescrizioni in
tema di privacy, di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
Quindi i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e,
per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuati per tutelare un legittimo interesse.
Inoltre, prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli
impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o
inattuabili.
Ma vediamo adesso, più da vicino le prescrizioni imposte e/o suggerite dall’Autorità Garante.
a) L’informativa
I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende, etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello
informativo, sulla base del modello elaborato dal Garante.
Le telecamere istallate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
In altri termini l’informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione modelli semplificati: un cartello con un simbolo ad indicare l’area videosorvegliata o anche un cartello che
faccia esplicito riferimento all’esistenza di un collegamento del sistema di videosorveglianza con le forze di polizia) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione
delle immagini e per quali scopi.
b) Verifica preliminare
Di particolare rilevanza è la cd. verifica preliminare per cui i trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e
gli accorgimenti prescritti dall’Autorità Garante come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.
Basti pensare, come si vedrà in seguito, a sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es. dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione
delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) o ancora ai sistemi intelligenti o ai sistemi integrati di videosorveglianza.
c) Misure di sicurezza
Un riferimento specifico è dedicato anche alle misure di sicurezza. Quindi i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di
sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice). Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano
al
titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona
fisica).
d) Conservazione immagini
Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a
indagini di polizia e giudiziarie.
Per attività particolarmente rischiose (es. banche, videosorveglianza esercitata dai comuni per esigenze di sicurezza urbana) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la
settimana.
Eventuali esigenze di allungamento della conservazione devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
In ogni caso va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione
(monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).
f) Settori specifici
- Luoghi di lavoro. Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro.
Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
- Tutela delle persone e della proprietà. Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare
telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
Un ambito molto controverso è quello condominiale, in cui molti ritengono che, a fronte dell'autorizzazione dell'assemblea, si possa poi fare un po' ciò che si vuole. NON E' COSI'.
Occorre innanzi tutto identificare un responsabile della privacy che sarà poi l'unico a poter visionare le immagini in caso di necessità. E dovrà farlo entro massimo 24/48h, perché poi le immagini verranno, per legge, sovrascritte. Naturalmente egli sarà responsabile anche civilmente e penalmente dell'utilizzo dei dati (e già questo aspetto rende difficile trovare in condominio chi si voglia assumere tale onere...)
Perciò, niente visualizzazione da smarphone. Ma non solo, il "videoregistratore" (DVR o NVR che dir si voglia) deve essere collocato in un locale ad accesso controllato, oppure installato in un apposito armadio blindato, affinché i dati in esso contenuti non possano finire in mani non autorizzate.
Tutti questi accorgimenti, ovviamente, rendono complicata la fruizione di una videosorveglianza condominiale.
Per ulteriori info, puoi scaricare le guide del Garante della Privacy, che trovi qui sotto.
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